Con la sentenza n.° 19902 del 18.07.2008, la Corte di Cassazione ha stabilito che il rinvenimento di documentazione che provi l’esistenza di una contabilità parallela e la sussistenza di disponibilità liquide e risorse finanziarie superiori a quelle emergenti dalle risultanze contabili “ufficiali” costituiscono circostanze sufficienti ad autorizzare l’Amministrazione finanziaria alla rideterminazione in via induttiva del reddito imponibile, anche in difetto di allegazione ed assolvimento dell’onere probatorio da parte del contribuente circa asseriti versamenti od anticipazioni di soci finalizzati al pagamento in contanti di operazioni imputabili alla società.