Il Maxi-emendamento alla Finanziaria 2006 prevede al comma 332 che la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni di cui alla sezione 11 del capo I della L. n. 342/2000 potrà essere eseguita, con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio del 31/12/2004, nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della Finanziaria 2006.
Il successivo comma 333 stabilisce che il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione sarà fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita. L’imposta sostitutiva (comma 334), sarà del 12% per i beni ammortizzabili e del 6% per quelli non ammortizzabili.
Il comma 335 dispone infine che il saldo di rivalutazione potrà essere assoggettato, in tutto o in parte, a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap, nella misura del 7%, versata obbligatoriamente in tre rate annuali, senza interessi, rispettivamente del:
10% nel 2006;
45% nel 2007;
45% nel 2008;