La suprema Corte di Cassazione, con sentenza n.° 20264 del 23.07.2008, ha stabilito che la cosiddetta “contabilità in nero”, costituita da appunti personali ed informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 39, DPR n. 600/73. Questo perché devono essere ricompresi tra le scritture contabili disciplinate dall’art. 2709 e segg. del codice civile, tutti i documenti che registrano, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa ovvero rappresentano la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta. Pertanto incombe sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria.