L’agenzia delle Entrate, con le circolari n.° 48/E del 2007 e n.° 3/E del 2008 ha chiarito il trattamento fiscale, ai fini delle imposte indirette, relativo al Trust.
A tal fine sono stati individuati i seguenti presupposti impositivi rilevanti agli effetti delle imposte indirette:
– L’atto istitutivo;
– L’atto dispositivo;
– Eventuali operazioni compiute durante il trust;
– Il trasferimento dei beni ai beneficiari.
Atto istitutivo del trust (imposta di registro)
L’atto istitutivo con il quale il disponente esprime la volontà di costituire il trust, che non contempli anche il trasferimento di beni nel trust (disposto in un momento successivo), se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, sarà assoggettato all’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’articolo 11 della Tariffa, parte prima, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, quale atto privo di contenuto patrimoniale.
Atto dispositivo (imposta sulle successioni e donazioni sulla costituzione di vincoli di destinazione)
Il regime fiscale dell’atto impositivo con il quale il settlor (disponente) vincola i beni in Trust è stato disciplinato dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286 che ha disposto l’applicazione delle imposte di successioni e donazioni “ … alla costituzione dei vincoli di destinazione … “.
Inoltre, la finanziaria 2007 ha integrato la disciplina dell’imposta in esame, introducendo, tra l’altro, determinate franchigie in favore dei parenti in linea collaterale e dei portatori di handicap, nonché esenzioni per il trasferimento a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali o di azioni (articolo 1, commi da 77 a 79).
Pertanto, il conferimento di beni nel trust (o il costituito vincolo di destinazione che ne è l’effetto) va assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, sia esso disposto mediante testamento o per atto inter vivos, il cui soggetto passivo è il trust.
Il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso che ha un’unica causa fiduciaria. Tutte le vicende del trust sono collegate dalla medesima causa e ciò induce a ritenere che la costituzione del vincolo di destinazione avvenga sin dall’origine a favore del beneficiario (naturalmente nei trust con beneficiario).
Le aliquote da applicare variano in base al rapporto intercorrente tra il disponente e il beneficiario al momento della costituzione del vincolo.
Ad esempio, per poter applicare l’aliquota del 4% prevista tra parenti in linea retta, è sufficiente sapere che il beneficiario di un trust familiare sarà il primo nipote al conseguimento della maggiore età.
L’imposta sarà invece dovuta con l’aliquota dell’8%, nelle seguenti ipotesi:
– trust costituito nell’interesse di soggetti che non sono legati al disponente da alcun vincolo di parentela;
– trust di scopo, gestito per realizzare un determinato fine, senza indicazione di beneficiario finale;
– trust costituito nell’interesse di soggetti genericamente indicati e non identificabili in relazione al grado di parentela.
Per quel che riguarda un trust disposto a favore dei discendenti del settlor, ad oggetto aziende o rami di esse, quote sociali e azioni, esso non è soggetto all’imposta in applicazione del comma 4-ter dell’art. 3 del d. lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 introdotto dal comma 78 dell’art. 1 della finanziaria 2007.
Atto dispositivo (imposte ipotecarie e catastali)
Gli atti inter vivos o mortis causa riconducibili nell’ambito dell’imposta sulle successioni e donazioni che comportino il trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari, sono altresì soggetti all’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale.
In particolare, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute con l’aliquota proporzionale, pari rispettivamente al 2 e all’1 per cento, nei seguenti casi:
– costituzione di vincolo di destinazione con effetti traslativi;
– successivo trasferimento dei beni in seguito allo scioglimento del vincolo;
– trasferimenti eventualmente effettuati durante la vigenza del vincolo.
Operazioni effettuate durante il trust
Le operazioni di gestione del patrimonio effettuate dal trustee durante la vita del trust sono soggette ad autonoma imposizione, secondo la natura e gli effetti giuridici che li caratterizzano, da esaminare volta per volta con riferimento al caso concreto.
Trasferimento dei beni ai beneficiari
La devoluzione ai beneficiari dei beni vincolati in trust non realizza, ai fini dell’imposta sulle donazioni, un presupposto impositivo ulteriore, in quanto i beni hanno già scontato l’imposta sulla costituzione del vincolo di destinazione al momento della segregazione in trust. Inoltre, l’eventuale incremento del patrimonio del trust non sconterà l’imposta sulle successioni e donazioni al momento della devoluzione.