L’art. 182 – ter della nuova legge fallimentare prevede la possibilità di un pagamento parziale dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali, purchè la proposta sia presentata con il piano di cui all’art. 160 (concordato preventivo). E’ prevista, altresì, la possibilità di ottenere una dilazione di pagamento. Viceversa, lo stesso articolo, all’ultimo comma, precisa che ai tributi amministrati dalle agenzie fiscali non si applicano le disposizioni di cui all’art. 182 – bis.